L’indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza degli ingredienti primari di un alimento trova la sua disciplina nell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011 e nelle relative disposizioni applicative, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/775.
Tali previsioni, in particolare, rendono necessaria l’indicazione dell’origine o provenienza dei suddetti ingredienti primari qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
• il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche;
• l’ingrediente primario abbia un’origine o una provenienza diversa da quella indicata per l’alimento.
Per l’identificazione degli ingredienti primari di un alimento occorre fare riferimento alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) 1169/2011, secondo la quale sono considerati primari «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento [criterio quantitativo, n.d.r.] o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore [criterio qualitativo, n.d.r.] e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa».
La previsione di due diversi criteri identificativi, alternativi tra loro, rappresenta un rilevante profilo di criticità delle disposizioni in esame, considerato che, per svariati alimenti, l’applicazione del parametro quantitativo porta ad individuare un ingrediente primario diverso da quello che può ricavarsi riferendosi al parametro qualitativo.
Un esempio calzante è, per l’appunto, quello illustrato nel quesito relativamente al prodotto “birra”, rispetto al quale:
• secondo il criterio quantitativo, l’ingrediente da considerare come primario sarebbe l’acqua, costituendo questa più del 50% del prodotto finito;
• secondo il criterio qualitativo, invece, gli ingredienti primari in quanto “associati abitualmente” alla birra dovrebbero, ragionevolmente, ricondursi al malto d’orzo ed al luppolo.
In tali casi, è dunque necessario effettuare una scelta in merito al criterio cui dare prevalenza. A tal fine, un parziale supporto può rinvenirsi negli orientamenti formulati dalla Commissione nell’ambito della comunicazione 2020/C32/01, relativa all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011.
In base al citato documento, nel fornire informazioni riguardo agli ingredienti primari gli operatori dovrebbero tenere conto tanto della composizione quantitativa dell’alimento, quanto della sua natura e delle sue caratteristiche specifiche, nonché della presentazione complessiva dell’etichetta e, infine, della percezione e delle aspettative dei consumatori. Ciò, al fine di valutare “se l’indicazione dell’origine di un determinato ingrediente abbia probabilità di influenzare in misura sostanziale le decisioni di acquisto dei consumatori e se l’assenza di tale indicazione possa indurre in errore i consumatori”.
Applicando tali coordinate al caso in esame, ad avviso dello scrivente, è da ritenere che l’aspettativa dei consumatori rispetto alla birra – tale da poter incidere sulla loro determinazione all’acquisto – sia quella di essere informati in merito all’origine o alla provenienza degli ingredienti “abitualmente associati” al prodotto, i quali, come già anticipato, dovrebbero potersi identificare con il malto d’orzo (essendo la birra comunemente conosciuta come bevanda fermentata a partire dall’orzo maltato) e, nel contesto attuale, anche con il luppolo (preso atto della crescente attenzione riservata a tale ingrediente rispetto al passato).
Va comunque precisato, al riguardo, che il 28 dicembre 2020 era stata sottoposta alla Commissione un’apposita interrogazione (E-006680/2020) volta ad avere un parere in merito a quali ingredienti dovessero qualificarsi come “primari” per la birra. La relativa risposta, fornita il 28 febbraio 2021, ha tuttavia omesso di prendere posizione sul punto.
Da ultimo, per completezza, è doveroso accennare ad un ulteriore, potenziale problema nella corretta indicazione del Paese di origine del malto d’orzo, emerso a seguito di una presa di posizione dell’autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) in relazione all’ingrediente primario della pasta.
In particolare, nell’ambito del provvedimento n. 11387 del 20 dicembre 2019, reso all’esito di un’istruttoria per pratiche sleali (PS11387), l’autorità ha fornito una propria interpretazione della disciplina europea in merito all’ingrediente primario della pasta, giungendo alla conclusione secondo cui l’informazione rilevante per il consumatore sarebbe non l’origine dell’ingrediente “farina di grano duro”, bensì l’origine della materia prima “grano duro” e, quindi, il Paese di coltivazione di quest’ultimo (“l’ingrediente generalmente associato alla denominazione della pasta nella percezione dei consumatori è il grano duro, che rappresenta la componente fondamentale del prodotto pasta”).
Tale posizione non è condivisa dallo scrivente, in quanto giunge ad identificare l’obbligo normativo, avente ad oggetto l’origine dell’ingrediente primario (la farina), con il diverso obbligo – non previsto espressamente da alcuna disposizione – di indicazione dell’origine della materia prima da cui è ottenuto l’ingrediente primario (il grano).
Ciò nonostante, il provvedimento dell’Autorità è stato, successivamente, condiviso e confermato anche dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con sentenza del 13 febbraio 2023, n. 2453.
Si rende quindi opportuno prendere atto di tale orientamento interpretativo, potenzialmente applicabile anche al malto d’orzo utilizzato come ingrediente del settore birrario (essendo anch’esso, come la farina di grano duro, un prodotto ottenuto a partire dalla lavorazione di un cereale). Il consiglio, pertanto, quanto meno a titolo precauzionale, è di affiancare all’indicazione del Paese di origine dell’ingrediente primario “malto d’orzo” (corrispondente al Paese di ultima trasformazione sostanziale, ossia, al Paese di maltazione) l’ulteriore indicazione riguardante il Paese di origine della materia prima “orzo” (corrispondente al Paese di coltivazione e raccolta del cereale)1.
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NOTE:
1Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011, il Paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) 2913/92 (oggi, articoli da 61 a 63 del regolamento (UE) 952/2013 ed articoli da 31 a 36 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.