Banca dati nazionali, la distruzione del documento di identificazione degli animali macellati

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2023

L’articolo 13 del decreto legislativo 134/2022, al punto 5, precisa che la Banca dati nazionale rende disponibile le informazioni inerenti alla data di macellazione degli animali e alla distruzione del documento di identificazione degli animali macellati. Riguardo a quest’ultima attività, quali sono gli oneri a carico del responsabile del macello?

Risposta di: Filippo Castoldi, Medico Veterinario

Il decreto legislativo 134/2022, come chiaramente richiamato dal titolo stesso – “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali” – , tratta di tutte le attività in materia di identificazione e registrazione in capo ai responsabili degli stabilimenti di macellazione, tra le quali la registrazione dei capi macellati. In particolare, l’articolo 13 richiamato stabilisce che «il responsabile del macello assicura l’attuazione delle procedure di cui all’allegato II, Sezioni II e III, del regolamento (CE) 853/2004, e provvede, in particolare […]». Quindi, il responsabile del macello non deve procedere solo alla registrazione dei capi macellati, ma deve assicurare tutta una serie di attività, alcune delle quali sono stabilite da altri regolamenti (in particolare, il regolamento (CE) 853/04) in materia di applicazione delle procedure basate sui principi Haccp (Sezione II) e di informazioni sulla catena alimentare (Ica – Sezione III).
Il primo aspetto è fondamentalmente centrato sulle attività che l’operatore economico del settore alimentare responsabile della conduzione del macello deve predisporre, attuare e mantenere al fine di garantire che gli animali presentati per la macellazione siano identificati, siano accompagnati dalla prevista documentazione di scorta (non solo l’Ica, ma, se del caso, anche le previste certificazioni sanitarie), siano puliti e, «per quanto l’operatore del settore alimentare possa giudicare», siano sani e in condizioni di benessere.
Quanto alle disposizioni in materia di Ica, è chiaro che la mancata corretta identificazione degli animali rende di fatto priva di interesse e significato la fornitura delle previste informazioni. Quindi la corretta identificazione degli animali costituisce un requisito fondamentale.
Ma torniamo all’articolo 13 del decreto legislativo. Una volta assicuratosi della corretta identificazione degli animali, il titolare del macello deve recuperare, custodire e poi smaltire come rifiuto speciale i dispositivi impiegati per l’identificazione degli animali (marche auricolari, boli, microchip o altro).
La consegna al veterinario ufficiale dei «documenti di identificazione degli animali ammessi alla macellazione per le specie per cui essi sono previsti dal regolamento» (i ruminanti e gli equidi), ovviamente, è applicabile solo nei casi in cui gli animali siano effettivamente accompagnati da tale documentazione. A tale proposito è opportuno ricordare che, a seguito dell’implementazione della Banca dati nazionale, i bovini nati e allevati nel nostro Paese non sono più identificati tramite “passaporto”, per cui, almeno in questi casi, tale documento verrà mancare.
Nei casi, invece, in cui gli animali siano presentati alla macellazione muniti di documenti di identificazione, gli stessi dovranno essere distrutti (né il regolamento, né il decreto forniscono dettagli in merito alle modalità, ma trattandosi di documenti cartacei è ragionevole pensare che possano essere tagliati o comunque resi inservibili in altro modo) una volta che il veterinario ufficiale ne abbia preso visione e abbia condotto gli accertamenti del caso.
L’avvenuta macellazione e la contestuale distruzione dei documenti identificativi (laddove presenti) devono essere registrati in Banca dati nazionale dall’operatore responsabile delle operazioni presso il macello.
Il veterinario ufficiale verificherà, nell’ambito dei controlli ufficiali, il rispetto delle disposizioni sia in materia di corretta identificazione degli animali, sia di gestione dei dispositivi e documenti di identificazione degli stessi.

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