Il Loq (Limit of Quantification – limite di quantificazione) è uno dei parametri che caratterizza, insieme al Lod (Limit of Detection – limite di rilevabilità) e ad altri importanti parametri1, un metodo analitico. In particolare, il Lod definisce il limite minimo di una sostanza che il metodo è in grado di rilevare nell’ambito di un’analisi qualitativa, del tipo presenza/assenza, mentre il Loq è il limite di concentrazione fino al quale è possibile ottenere strumentalmente una misura di tipo quantitativo con relativa incertezza. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante e dovrebbe essere riportato nel rapporto di prova accanto alla dichiarazione del Loq, almeno nel caso in cui l’applicazione dei margini di incertezza possa incidere sulla valutazione di conformità dei parametri valutati.
Entrambi i parametri sono espressione chiara del principio in base al quale non è possibile accertare la presenza/assenza o quantificare in modo preciso la presenza di un analita o gruppo di analiti in una matrice sino al livello molecolare. In pratica, non è possibile accertare al di là di ogni ragionevole dubbio l’assenza di un analita in una matrice. Vero è che i metodi analitici sono continuamente aggiornati alla ricerca di una loro migliore efficienza e che, di conseguenza, i criteri legali stabiliti per diversi analiti vengono adeguati alle performance che possono essere garantite dai laboratori di analisi. Naturalmente i metodi analitici impiegati da laboratori diversi, in assenza di un criterio legale, possono essere caratterizzati da Lod e Loq differenti, per cui, in funzione del grado di “sensibilità” richiesto, sarà possibile rivolgersi al laboratorio in grado di condurre l’analisi con metodo accreditato caratterizzato da valori di Lod e Loq più bassi.
Il problema, quando si parla di allergeni, o, comunque, di sostanze in grado di suscitare una reazione avversa in soggetti sensibili, è che non esistono nel nostro Paese e nell’Unione europea criteri legali che definiscano il livello massimo di una tale sostanza che possa essere riscontrato in una matrice alimentare senza che questo comporti un “rischio inaccettabile” per un consumatore sensibile.
La definizione di un criterio legale di accettabilità sarebbe funzionale alla protezione sia dei consumatori sia delle imprese alimentari che, in assenza di tale indicazione, spesso si riparano dietro all’informazione fornita al consumatore secondo la quale l’alimento “può contenere tracce di…”. Quanto, poi, tale indicazione in etichetta sia tutelante per l’operatore che ha immesso sul mercato il prodotto è tutto da vedere. Certo è che, con l’affinarsi dei metodi analitici, come detto sopra, si sarà in grado di rilevare contenuti sempre inferiori delle diverse sostanze, abbassando, di conseguenza, la soglia di incertezza. Si tratta di un problema di gestione del rischio che partendo dai dati scientifici disponibili e dalla conseguente valutazione del rischio:
• dovrebbe definire le misure idonee a garantire un livello “accettabile” di rischio, dato che il rischio zero non può essere perseguito;
• ponga al riparo il consumatore dalla difficoltà di non trovare sul mercato alimenti che possano essere consumati in ragionevole sicurezza (privi cioè dell’ambigua indicazione circa la possibile presenza di tracce di allergeni);
• permetta agli operatori di disporre di criteri di accettabilità per indirizzare il proprio lavoro.
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NOTE:
1 Un elenco delle caratteristiche che devono descrivere un metodo di analisi è, tra l’altro, contenuto nell’allegato III al regolamento (UE) 2017/625.