IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021, che autorizza l’immissione sul mercato della Locusta migratoria, congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, 1a direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto, in particolare, l’art. 39, comma 1, del menzionato regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all’art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi;
Visto, altresì, l’art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza;
Visto l’art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in base al quale alle norme dell’Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano la modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell’Unione europea già recepiti o già efficaci nell’ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;
Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021 ha inserito nella tabella 1 dell’allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 gli alimenti nei quali la Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere, può essere utilizzata quale componente, nonché le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;
Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1, l’etichetta dei prodotti alimentari contenenti la Locusta migratoria congelata, essiccata o in polvere deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;
Considerata la necessità, in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a quanto già stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento;
Considerato, quanto alle sopra riferite esigenze informative, che, in caso di utilizzo di Locusta migratoria congelata o essiccata, le zampe e le ali dell’animale devono essere rimosse per ridurre il rischio di stipsi, che potrebbe essere causata dall’ingestione delle spine presenti sulle tibie degli insetti;
Tenuto conto di quanto disposto dall’Allegato VI, Parte A, par. 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;
Acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 marzo 2023;
Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all’art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;
Decretano:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l’utilizzo, nel rispetto del livello massimo stabilito nella tabella di cui al regolamento (UE) 2021/1975, della Locusta migratoria, congelata, essiccata e in polvere come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Art. 2
Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di Locusta migratoria
1. L’etichetta dei prodotti alimentari, indicati all’art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le dizioni «Locusta migratoria congelata», «Locusta migratoria essiccata» o «Locusta migratoria in polvere», a seconda della forma utilizzata.
2. La medesima etichetta deve indicare che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all’elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall’art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011.
3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene “Locusta migratoria congelata”, “Locusta migratoria essiccata” o “Locusta migratoria in polvere”», a seconda della forma utilizzata.
4. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l’acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.
5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l’altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.
6. I prodotti di cui all’art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.
Art. 3
Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura
1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all’art. 1 l’indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata.
2. L’indicazione del luogo di provenienza è apposta in etichetta con le stesse modalità grafiche stabilite all’art. 2.
3. Resta salva l’applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l’applicazione del regolamento (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l’ingrediente primario del prodotto commercializzato.
Art. 4
Controlli e sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.
2. Restano ferme le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al Ministero della salute e alle altre autorità indicate dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.
Art. 5
Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento
1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all’art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2023
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Lollobrigida
Il Ministro delle imprese e del Made in Italy
Urso
Il Ministro della salute
Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1617