Decreto Ministeriale n. 208 del 25/11/2022

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Regolamento recante l’aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
Data: 19/01/2023

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72, concernente l’aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili, e la sua rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, effettuato a seguito delle richieste avanzate dalle aziende interessate;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell’8 giugno 2021;
Preso atto della comunicazione alla Commissione dell’Unione europea effettuata in data 28 luglio 2021 ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 febbraio 2022;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 17 maggio 2022;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Inserimento di nuovi acciai

1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell’allegato II al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modificazioni, è sostituita dall’allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 novembre 2022

Il Ministro: Schillaci Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 55


Allegato 1 (articolo 1, comma 1)

«Sezione 6 Acciai inossidabili»
Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte B
Acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all’art.36 del DM 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico

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