Elenco degli ingredienti, come indicare l’acido citrico in etichetta

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 7/2023

Sull’etichetta di un prodotto contenente acido citrico, si può scrivere “vitamina C”? La referenza in questione è un semilavorato di farina che tra gli ingredienti ha anche acido citrico (si tratta di una miscela contenente nucleo (enzimi più acido citrico) e farina 00).

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Ad avviso di chi scrive, l’acido citrico aggiunto ad una farina dovrebbe essere qualificato giuridicamente come un additivo alimentare, in quanto – conformemente alla definizione stabilita dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) 1333/2008 – si tratta di una sostanza:

• abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti;
• aggiunta intenzionalmente all’alimento (farina) per uno scopo tecnologico;
• il cui impiego ha, presumibilmente, per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti divengono, direttamente o indirettamente, componenti dell’alimento.

Effettivamente, la citata sostanza viene espressamente inclusa nell’elenco degli additivi alimentari di cui all’allegato II, parte B del regolamento (CE) 1333/2008, che la identifica con il codice E 330, pur senza autorizzarne direttamente l’aggiunta all’interno del prodotto “farina”.
Ciò nonostante, l’impiego di acido citrico, come additivo, nelle farine potrebbe essere giustificato in virtù del principio di trasferimento, di cui all’articolo 18 del regolamento, laddove la miscela di farina con acido citrico (ed enzimi), descritta nel quesito come un “semilavorato”, fosse destinata alla produzione di alimenti composti nei quali la presenza dell’additivo E 330 risultasse autorizzata (tra cui, ad esempio, varie tipologie di paste alimentari).
L’additivo oggetto di un tale impiego andrebbe identificato, nell’etichettatura del “semilavorato”, con la propria denominazione specifica “acido citrico”, eventualmente sostituita dal numero E 330, come previsto dal successivo articolo 22 del medesimo regolamento.
Non si ritiene, invece, possibile indicare l’ingrediente in esame come “vitamina C”, sia perché tale termine non è contemplato dal regolamento (CE) 1333/2008, sia perché, comunque, la vitamina C – a quanto risulta allo scrivente – non corrisponde all’acido citrico, bensì all’acido ascorbico. In particolare, le forme con le quali la vitamina C può essere aggiunta agli alimenti, ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) 1925/2006, sono esclusivamente: acido L-ascorbico, L-ascorbato di sodio, L-ascorbato di calcio, L-ascorbato di potassio, 6-palmitato di L-ascorbile.

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