Il regolamento (CE) 852/04, all’articolo 2, definisce lo stabilimento come «ogni unità di un’impresa del settore alimentare». Alla luce di tale definizione, pare evidente che sedi produttive diverse, individuabili mediante indirizzi diversi, ancorché afferenti alla medesima ragione sociale, debbano essere riconosciute individualmente con l’attribuzione di un numero di riconoscimento univoco.