Ingredienti in etichetta, no all’utilizzo di nomi generici che ne indichino solo la materia prima

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2023

Se un ingrediente esiste commercializzato in diverse “forme” – ad esempio, fave di cacao e burro di cacao o olio di semi di girasole e pasta di girasole -, è possibile inserire in etichetta una sola voce – nei casi proposti, dunque, rispettivamente “cacao” e “girasole” – che racchiuda entrambe le “forme” di commercializzazione?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

L’elenco degli ingredienti rappresenta una delle principali informazioni obbligatorie nell’etichettatura dei prodotti alimentari, sia in relazione agli alimenti preimballati, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011, sia per gli alimenti non preimballati, come previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017.
Tale elenco deve includere, in linea di principio, tutti gli ingredienti dell’alimento, ossia, conformemente alla definizione riportata dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del citato regolamento, «qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata».
L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precisa, inoltre, che ogni singolo ingrediente è designato con la sua “denominazione specifica”, la quale va individuata seguendo la disciplina di cui all’articolo 17 sulla “denominazione dell’alimento”. Quindi, l’ingrediente deve essere identificato con la sua denominazione legale o, in mancanza, con la sua denominazione usuale o, qualora neppure questa esista, con una denominazione descrittiva che permetta ai consumatori di determinare la sua reale natura e distinguerlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
Il quadro normativo sopra sinteticamente richiamato impone, dunque, la precisa identificazione di ogni sostanza o prodotto impiegato come ingrediente.
Di conseguenza, ad avviso di chi scrive, risulta precluso l’utilizzo di nomi generici che, anziché riferirsi all’ingrediente effettivamente utilizzato, indichino esclusivamente la materia prima da cui il suddetto ingrediente è stato ricavato.
Quanto innanzi illustrato trova applicazione anche nei due casi esemplificativi prospettati nel quesito.
In particolare, qualora nella produzione di un alimento vengano aggiunti sia un olio di semi di girasole che una pasta di semi di girasole, si ritiene che, nell’elenco degli ingredienti, ciascuno dei due prodotti debba essere riportato con la propria denominazione, senza possibilità di limitarsi all’indicazione generica del materiale vegetale di partenza “girasole”.
Alle medesime conclusioni dovrebbe giungersi nel caso di impiego, nella produzione di un alimento, di fave di cacao e di burro di cacao, con conseguente indicazione separata degli stessi nell’elenco degli ingredienti.
Peraltro, relativamente ai prodotti di cacao e di cioccolato, occorre tenere conto della disciplina speciale stabilita dal decreto legislativo 178/2003, nell’ambito della quale sono previste le seguenti denominazioni obbligatorie, da utilizzare anche qualora i rispettivi prodotti siano presenti come ingredienti di un alimento composto:

• la denominazione “cacao” indica il «prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20 per cento, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca), e un tenore massimo di acqua del 9 per cento» (allegato I, punto 2, lettera a);
• la denominazione “burro di cacao” identifica, invece, «la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao avente le seguenti caratteristiche: a) tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): non superiore all’1,75 per cento; b) insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio): non superiore allo 0,5 per cento, ad eccezione del burro di cacao di pressione che non può essere superiore allo 0,35 per cento» (allegato I, punto 1).

L’articolo 5, comma 9, del citato decreto pone, inoltre, uno specifico divieto di impiegare le suddette denominazioni per prodotti che non siano conformi alla relativa definizione. Il che conferma l’impossibilità di ricorrere al termine “cacao” per comunicare, genericamente, nell’elenco degli ingredienti, la presenza di fave di cacao e di burro di cacao.

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