La vicenda dei wurstel contaminati da Listeria monocytogenes, venuta alla ribalta della cronaca nei mesi scorsi, continua a riservare spunti di riflessione in merito a diversi aspetti. Quelli richiamati nel quesito sono almeno due.
Si parla di prodotti oggetto di ritiro/richiamo, ma, fatti salvi due lotti, identificati e oggetto di ritiro/richiamo nell’ambito delle procedure di allerta rapido per alimenti e mangimi, per gli altri l’azienda produttrice dei wurstel contaminati ha proceduto a un ritiro volontario dal mercato, definito dalla ditta “cautelare”, fornendo al contempo, mediante cartellonistica da affiggere nei punti vendita, indicazioni dettagliate circa le corrette modalità di preparazione per il consumo dei prodotti ancora in commercio o conservati presso il domicilio dei consumatori. Quale disposizione sia stata applicata in questo caso non è chiaro. L’articolo 19 del regolamento (CE) 178/02 dispone che, «se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e l’alimento non si trovi più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti». Quindi, anche in assenza di prova analitica che deponga per l’irregolarità del lotto, è ragionevole pensare che, se l’azienda ha provveduto al ritiro dal mercato di alcuni prodotti, lo abbia fatto perché aveva, come minimo, “motivo di ritenere” che gli stessi non fossero conformi alle disposizioni in materia di sicurezza alimentare. In questo senso va, secondo chi scrive, interpretato l’aspetto cautelare del ritiro.
In ogni caso si tratta di alimenti per i quali, allo stato delle cose e sulla base delle comunicazioni ufficiali dell’azienda e delle autorità sanitarie, non c’erano prove certe che si trattassero di alimenti “a rischio”.
Questa premessa è importante al fine di rispondere a un’altra domanda, implicita nel quesito del lettore ossia come devono essere classificati questi prodotti ritirati in base un principio di cautela dal mercato.
In via del tutto generale, andrebbero classificati come “sottoprodotti di origine animale” (Soa) da gestire ai sensi del regolamento (CE) 1069/09, in assenza di un’accertata nocività, come materiali di categoria 3. Nel caso in cui si fosse trattato di quantitativi veramente esigui, i prodotti avrebbero potuto essere smaltiti anche come rifiuto solido urbano, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
Rimane comunque il problema di come sia possibile verificare l’effettivo smaltimento dei prodotti ritirati dal commercio. Escludendo lo smaltimento dei wurstel nei rifiuti urbani (si parla di “cospicua quantità”), non rimane che da considerare la consegna dei prodotti ritirati a una ditta specializzata nella raccolta, trasporto e trasformazione dei Soa. In questo caso, si potrebbe fare riferimento al documento di trasporto che deve accompagnare i sottoprodotti, una copia del quale deve rimanere nelle mani di chi li ha prodotti (ovviamente, sarebbe necessario che nel documento fosse chiaramente indicata la natura dei Soa consegnati).
D’altra parte, il regolamento, nell’imporre la pronta comunicazione delle azioni adottate dagli operatori per la gestione del rischio connesso a prodotti “a rischio” immessi sul mercato, non pone in capo agli stessi alcun obbligo in merito alle comunicazioni successive. Lo stesso accordo tra il Ministero della Salute e i presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome sul documento recante “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica” non accenna a questo aspetto.
L’autorità competente ha l’onere di verificare il rispetto della previsione regolamentare in materia di ritiro del prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e, in caso di inadempienza, di applicare le previste misure, compresa l’irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 190/06. Non viene stabilito, però, alcun obbligo di comunicazione circa la gestione dei prodotti ritirati dal mercato, anche se le corrette modalità di smaltimento dei prodotti, come sopra richiamato, devono essere oggetto di verifica. In caso di riscontro di non conformità, andranno applicate le sanzioni previste a seguito del mancato rispetto dei requisiti regolamentari dall’articolo 3 del decreto legislativo 186/12.