Carni preimballate, le informazioni da inserire in etichetta

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 9/2022

Alla luce del decreto legislativo 231/17, quali sono le informazioni da apporre sulle etichette delle carni preimballate nei punti vendita per la vendita diretta?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

La norma di riferimento in materia di informazioni sugli alimenti da fornire ai consumatori è rappresentata dal regolamento (UE) 1169/2011. Le disposizioni stabilite dalla norma quadro sono poi da leggere alla luce dei requisiti integrativi dettati da altre disposizioni comunitarie o nazionali.
Rientra tra queste ultime il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 in materia di disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011.
Tornando al quesito, devono essere presi in considerazione diversi aspetti, a cominciare dalla definizione di “alimento preimballato” ossia, secondo il regolamento (UE) 1169/2011, «l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio» (articolo 2.2, lettera e). È importante sottolineare come la definizione regolamentare si concluda specificando che gli alimenti imballati/confezionati/preincartati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore, o comunque avvolti in un involucro protettivo per l’offerta in vendita attraverso modalità di libero servizio presso lo stesso esercizio del commercio al dettaglio, non rientrano tra gli alimenti “preimballati”.
La distinzione è fondamentale, laddove si prenda atto che i requisiti in materia di indicazioni che devono essere obbligatoriamente fornite ai consumatori, nel caso dei prodotti alimentari “preimballati” (articolo 9.1), sono sostanzialmente più stringenti di quanto richiesto per gli alimenti “non preimballati” (i cosiddetti “preincarti”). Per questi ultimi il regolamento stabilisce che l’unica informazione che deve essere fornita obbligatoriamente ai consumatori riguarda l’eventuale presenza nell’alimento di «qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze» (articolo 46.1, lettera a). È chiaro, quindi, l’intento del legislatore unionale di garantire, con questo obbligo, che il consumatore possa prevenire l’acquisto e il consumo di un prodotto che potrebbe anche nuocere gravemente alla sua salute.
In base al principio di sussidiarietà, il regolamento lascia poi i singoli Stati membri liberi di adottare norme più dettagliate in materia di indicazioni che debbono essere obbligatoriamente comunicate ai consumatori, anche nel caso di alimenti non “preimballati” (sfusi o “preincartati”) (articolo 46.1, lettera b). Le norme nazionali devono, in base al principio di trasparenza, essere notificate alla Commissione europea (articolo 46.3).
Quanto a quest’ultimo aspetto, l’Italia ha provveduto a disciplinare la fornitura ai consumatori delle informazioni sugli alimenti “non preimballati” con il surrichiamato decreto legislativo 231/2017 che, all’articolo 19, stabilisce sia le modalità con le quali tali informazioni devono essere rese disponibili al consumatore, sia l’elenco delle informazioni obbligatorie. Non tutte sono attinenti al caso delle carni fresche, che dovranno comunque essere accompagnate dalle modalità di conservazione e, se del caso, dalla designazione “decongelato”. L’elenco degli ingredienti non rientra, a parere dello scrivente, tra le informazioni obbligatorie, qualora il prodotto offerto al consumatore consista esclusivamente in una porzione di carne fresca (l’elenco degli ingredienti non è richiesto nel caso di alimenti che comprendono un solo ingrediente, a condizione che la denominazione dell’alimento sia identica alla denominazione dell’ingrediente, come stabilito dal regolamento (UE) 1169/11, articolo 19.1).
Trattandosi di un alimento preimballato presso lo stesso punto vendita, la data di scadenza non costituisce un’informazione obbligatoriamente fornita al consumatore. Tale requisito è previsto solo per le paste fresche e le paste fresche con ripieno. Resta inteso che, su base volontaria, l’operatore economico può riportare tale indicazione nell’etichetta apposta ai prodotti “preincartati”, congiuntamente o in alternativa alla data di preparazione.
Infine, nel caso delle carni, e solo per questi prodotti, accanto alle indicazioni stabilite dal regolamento (UE) 1169/2009 e dal decreto legislativo 231/2017, sono da fornire al consumatore le informazioni in materia di tracciabilità delle carni bovine, di cui ai regolamenti (CE) 1760/2000 e 1825/2000, e delle carni suine, ovine, caprine e dei volatili, di cui al regolamento (UE) 1337/2013.

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