Le disposizioni in materia di raccolta, trasporto e gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) sono dettate da:
• il regolamento (CE) 1069/09, come integrato dal regolamento (UE) 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/09; e
• in Italia, le Linee guida per l’applicazione del regolamento (CE) 1069/09 dell’8 febbraio 2013 (sebbene forniscano indicazioni piuttosto scarne nella materia del quesito).
Venendo quindi al cuore della domanda posta, l’obbligo per gli operatori che producono e spediscono SOA di procedere a regolari registrazioni è stabilito dall’articolo 22.1 (Tracciabilità) del regolamento (CE) 1069/09, che dispone che «Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari».
Le modalità di applicazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 1069/09 sono stabilite dall’articolo 17 del regolamento (UE) 142/2011 e, più in dettaglio, dall’allegato VIII allo stesso regolamento che, al capo III, stabilisce il formato dei documenti commerciali di accompagnamento e del certificato sanitario che deve accompagnare i SOA e, al capo IV, quello dei registri di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) 1069/09 prima richiamato.
Lasciando da parte i certificati sanitari, richiesti solo in casi particolari, il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari, uno dei quali deve essere conservato dallo speditore, nel caso in esame dallo stabilimento di macellazione, per almeno due anni, ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.
Per quanto riguarda i registri, l’allegato al regolamento (UE) 142/2011, oltre a stabilire le informazioni minime che devono contenere, dispone che tutti gli operatori coinvolti nella filiera della produzione, trasporto e trasformazione dei SOA li predispongano e mantengano aggiornati.
Le linee guida approvate a livello nazionale prevedono, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 142/2011, una deroga all’obbligo del registro a fronte della conservazione da parte dell’operatore di una copia del documento commerciale per ogni partita, ma questa facilitazione non è concessa agli stabilimenti di macellazione che producono SOA.
Per contro, è chiaro che il registro può essere redatto sulla base delle informazioni già contenute nei documenti commerciali, per cui l’onere per l’operatore deve ritenersi contenuto, a parte l’obbligo di assicurare le registrazioni entro 10 giorni dalla spedizione dei SOA.