L’espressione “delega di funzioni” indica, comunemente, lo strumento giuridico attraverso il quale un soggetto (delegante), formalmente titolare di obblighi di condotta penalmente sanzionati, trasferisce detti obblighi in capo ad un altro soggetto (delegato) il quale, di conseguenza, si sostituisce e subentra nella posizione di garanzia del primo e nelle relative responsabilità penali.
L’istituto è stato disciplinato in modo esplicito solo nell’ambito della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (articoli 16 e successivi del decreto legislativo 81/2008). Ciò nonostante, la giurisprudenza penale riconosce, pacificamente, la sua operatività anche in altri settori, tra cui quello alimentare.
Le pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema tendono, inoltre, a individuare una serie di requisiti, che si ritiene debbano sussistere affinché la delega di funzioni possa, efficacemente, limitare la responsabilità penale del soggetto delegante.
In primo luogo, le dimensioni aziendali dell’impresa devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, con conseguente impossibilità di ricorrere a tale istituto nel caso di organizzazioni a struttura semplice (vedi Cassazione penale, sezione III, sentenza del 29 dicembre 2017, n. 57899).
In secondo luogo, viene richiesto che la delega sia conferita ad un soggetto dotato di effettiva competenza tecnica, nonché della possibilità di intervenire con piena autonomia decisionale, e che non siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale (vedi Cassazione penale, sezione III, sentenza del 6 ottobre 2020, n. 27587).
In terzo luogo, è necessario che l’esistenza della delega e dei suoi contenuti venga provata in giudizio in modo certo, pur non essendo indispensabile – secondo l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente – che la stessa sia contenuta in un atto scritto, potendo assumere anche forma orale (vedi Cassazione penale, sezione III, sentenza del 27 gennaio 2017, n. 3901).
Occorre peraltro evidenziare la presenza di un ulteriore – e più radicale – orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche da varie recenti sentenze dei giudici di legittimità, secondo il quale la responsabilità del legale rappresentante dell’impresa operante nel settore alimentare potrebbe venire meno anche a prescindere dall’esistenza di un’apposita delega di funzioni, a fronte di caratteristiche dimensionali ed organizzative particolarmente complesse della struttura societaria. In tal senso si afferma infatti che, qualora la società sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, la responsabilità penale andrebbe direttamente individuata all’interno della singola struttura aziendale (vedi Cassazione penale, sezione III, sentenza del 10 marzo 2021, n. 9406).
Da ultimo, è doveroso chiarire che, anche in presenza di una valida delega di funzioni, possono comunque permanere margini di responsabilità in capo ai vertici aziendali, come ritenuto dalla giurisprudenza nelle seguenti ipotesi:
• qualora il delegante abbia continuato a ingerirsi nella funzione delegata, anche soltanto attraverso direttive generali o controlli saltuari (vedi Cassazione penale, sezione III, sentenza del 13 settembre 2005, n. 33308);
• ove la violazione delle norme penali sia dovuta alle politiche aziendali definite dai vertici della compagine societaria, relative alla scelta dei prodotti da acquistare e quindi porre in vendita nella catena di esercizi (vedi Cassazione penale, sezione III, sentenza del 19 giugno 2019, n. 27282);
• laddove il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa (vedi la già citata Cassazione penale, n. 9406/2021);
• nel caso di omessa sorveglianza o vigilanza del delegato, quanto meno – secondo l’orientamento della Suprema Corte che risulta prevalere in materia alimentare – nel caso in cui il delegato abbia inutilmente segnalato al preponente un problema tecnico che non aveva i mezzi per risolvere (vedi Cassazione penale, sezione III, sentenza del 19 aprile 2006, n.13706).
Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, relativo alla specifica sanzione penale oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 7875/2022, si rileva quanto segue.
Stando a quanto emerge dalla sentenza della Suprema Corte, la controversia penale riguardava la contravvenzione prevista dall’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962 («È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: […] c) con cariche microbiche superiori ai limiti»). La sanzione stabilita dal legislatore per tale reato – come indicata dall’articolo 6 della medesima legge – corrisponde all’arresto fino ad un anno oppure all’ammenda da lire seicentomila [€ 309] a lire sessanta milioni [€ 30.987]”.
Il Tribunale di Milano, con la decisione di merito del 19 maggio 2021 oggetto di impugnazione, aveva ritenuto di comminare per tale reato un’ammenda di € 10.000, motivando la sua valutazione con un generico riferimento all’articolo 133 del codice penale (disposizione che individua i criteri di cui il giudice deve tenere conto nella sua valutazione discrezionale in merito alla pena da applicare1).
La Corte di Cassazione, nella sua pronuncia n. 7875/2022, ha ritenuto tale motivazione del tutto inadeguata a giustificare la pena inflitta, tenuto conto che la misura della sanzione era notevolmente più elevata rispetto al minimo edittale di € 309, il che “rende[va] necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 del codice penale le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere”.
Pertanto, la sentenza del Tribunale di Milano è stata annullata nella parte concernente il trattamento sanzionatorio, con conseguente rinvio della causa al giudice di merito per la rivalutazione di tale profilo.
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NOTE:
1In particolare, l’articolo 133 del codice penale prevede che «nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».