L’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04 dispone che «ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento» e aggiunge poco dopo: «Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall’autorità competente, successivamente ad almeno un’ispezione, se il riconoscimento è prescritto: a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato; b) a norma del regolamento (CE) 853/2004; o c) da una decisione adottata dalla Commissione».
La notifica ai fini della registrazione è finalizzata a permettere all’autorità competente di conoscere gli stabilimenti e le attività presenti così da essere in grado, come previsto dal regolamento (UE) 2017/625, di programmare, pianificare e condurre i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali volti a verificare il rispetto, da parte degli operatori economici, delle pertinenti disposizioni normative.
Il riconoscimento, che consiste in un’autorizzazione preventiva allo svolgimento di un’attività presso uno stabilimento, viene richiesto nei casi in cui si reputi che gli alimenti trattati e/o i processi condotti presentino un significativo profilo di rischio. La domanda di riconoscimento, se completa con la descrizione di tutte le attività svolte presso uno stesso impianto, dovrebbe assorbire la notifica per la registrazione.
I regolamenti, in realtà, non forniscono chiare indicazioni a questo proposito, come, d’altro canto, non specificano quali autorità competenti, con la significativa eccezione dei veterinari e degli assistenti ufficiali che sono le uniche figure che possono essere incaricate dei controlli presso gli stabilimenti di macellazione degli ungulati domestici e del pollame nonché presso i centri di lavorazione della selvaggina, debbano essere applicate ai controlli ufficiali sui diversi tipi di stabilimenti. Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce i principi generali in base ai quali gli Stati membri possono individuare le autorità competenti lasciando poi, in base al principio di sussidiarietà, a quest’ultimi di individuare i profili professionali più idonei allo svolgimento delle attività previste.
Quindi, non è nei regolamenti o negli altri atti comunitari che possiamo trovare una risposta al quesito posto, per la quale si deve guardare alla normativa nazionale e in particolare al decreto legislativo 27/2021 che, all’articolo 2, individua le autorità competenti responsabili della conduzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nei diversi settori. In particolare, per quanto riguarda i controlli in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, il decreto individua il Ministero della Salute come autorità competente centrale, le Regioni e le Provincie autonome e le Aziende Sanitarie Locali, comunque denominate.
A livello locale, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dispone poi le opportune deleghe per l’esecuzione delle diverse attività afferenti alla medesima azienda. È quindi a livello locale che va ricercata la risposta al quesito in merito alla competenza a condurre i controlli ufficiali sullo stabilimento, anche se non è prevista, nel nostro ordinamento, “un’autorità concorrente” che affianchi “l’autorità competente” nell’esecuzione delle diverse attività.
D’altro canto, è importante richiamare il principio stabilito all’articolo 9.5 del regolamento (UE) 2017/625 in base al quale «i controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull’efficacia del controllo». È quindi appellandosi a questo importante e non derogabile principio che il lettore potrà chiedere, rivolgendosi all’autorità competente locale (ASL), di assicurare che i controlli ufficiali, indipendentemente dal servizio al quale afferisce il personale impiegato, vengano condotti con una frequenza opportuna determinata in base al rischio dell’intero stabilimento (regolamento (UE) 2017/625, articolo 9.2) e in applicazione di procedure codificate che garantiscano l’omogeneità di comportamento e giudizio degli operatori addetti ai controlli (regolamento (UE) 2017/625, articolo 12.1).
Quanto alla responsabilità in merito alla sottoscrizione dei certificati ufficiali di esportazione, questa dipende dagli accordi con il Paese terzo di destino che, spesso, richiede una “certificazione veterinaria” anche per prodotti “composti” contenenti ingredienti di origine animale (per esempio, prodotti da forno contenenti latte, burro o uova).
I prodotti vegetali (ad esempio, la frutta) potrebbero invece dover essere accompagnati da un certificato fitosanitario, rilasciato da un responsabile fitosanitario ufficiale. Anche in questo caso il riferimento sarà il modello di certificato concordato o imposto e il permesso di importazione che, per alcuni Paesi, integra i requisiti del certificato sanitario.