Il cacciatore “formato” non deve necessariamente registrarsi

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 4/2021

Il cacciatore formato che fornisce in un anno anche un solo capo abbattuto di selvaggina grossa direttamente al consumatore finale ha l’obbligo della registrazione?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Il regolamento (CE) 853/04 non si applica alla produzione domestica di alimenti (compresa la produzione di carne della selvaggina selvatica abbattuta a caccia) e alla cessione occasionale di piccole quantità di carni di selvaggina selvatica cedute direttamente dal cacciatore al consumatore e/o dettagliante operante a livello locale.
In quest’ultimo caso (la cessione occasionale di piccole quantità di alimenti dal produttore al consumatore o al dettagliante a livello locale) sono comunque fatti salvi i requisiti generali stabiliti dal regolamento (CE) 178/02, in particolare all’articolo 14 (in materia di sicurezza degli alimenti) e, per quanto applicabili, agli articoli 18 (rintracciabilità) e 19 (ritiro e/o richiamo dei prodotti non sicuri).
Per contro, «le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto». La necessità di disporre di adeguata formazione (che può riguardare anche solo un componente del gruppo di cacciatori) è quindi legata alla finalità perseguita: l’immissione sul mercato della selvaggina cacciata e delle relative carni.
Quando l’attività di abbattimento della selvaggina selvatica, allo scopo dell’immissione sul mercato delle relative carni è condotta nell’ambito dell’attività di “impresa”, il che implica una certa continuità e una organizzazione stabile, il cacciatore formato deve anche essere registrato, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04.
In sintesi, i due requisiti richiamati dal lettore, la formazione e la registrazione, non sono necessariamente legati l’uno all’altro. La presenza nell’ambito della squadra di almeno un “cacciatore formato” è condizione indispensabile perché la selvaggina abbattuta, al di fuori delle circostanze particolari prima richiamate (cessione occasionale di piccoli quantitativi di selvaggina o carni di selvaggina direttamente ai consumatori o a dettaglianti operanti a livello locale), possa essere legalmente immessa sul mercato. Non è detto che il soggetto formato sia poi quello, tenuto alla registrazione, che svolge l’attività di impresa (per esempio, l’abbattimento della selvaggina potrebbe essere condotto in presenza del guardiacaccia, la persona formata di una riserva di caccia e che sia il titolare di quest’ultima che procede alla vendita dei capi abbattuti e delle relative carni).
In conclusione, la cessione occasionale di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carni di selvaggina selvatica al consumatore finale o a un dettagliante a livello locale, non ricadendo nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) 852/04, non richiede la registrazione del cacciatore (che non sta operando nell’ambito di una attività di impresa). Il fatto che il cacciatore possieda una formazione «in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia», pur costituendo un’apprezzabile qualifica, non modifica, infatti, il suo inquadramento dal punto di vista regolamentare. Diversamente, la cessione della selvaggina abbattuta a un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto per la successiva commercializzazione delle relative carni, ai sensi del regolamento (CE) 853/04, può avvenire solo da parte di un “cacciatore formato”.

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