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Covid-19, deroghe ai controlli sulla produzione bio

Fonte: redazione "Alimenti&Bevande"
Data: 08/07/2020


Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 217 di oggi è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, che deroga ai regolamenti (CE) 889/2008 e (CE) 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica in conseguenza della pandemia di Covid-19.

Deroghe al regolamento (CE) 889/2008

L'articolo 1 stabilisce che, «in deroga all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) 889/2008, in relazione agli operatori a basso rischio determinati in base alla procedura di valutazione del rischio dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità o dell'organismo di controllo, di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) 834/2007, in caso di restrizioni agli spostamenti imposte da misure nazionali connesse alla pandemia di Covid-19, le ispezioni fisiche nell'ambito dei controlli annuali e del rinnovo dei documenti giustificativi degli operatori biologici possono essere sostituite da controlli documentali. I controlli documentali possono essere effettuati, se necessario, anche con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili per gli operatori a basso rischio determinati in base alla procedura di valutazione del rischio dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità o dell'organismo di controllo, di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) 834/2007.
Per quanto riguarda gli operatori non a basso rischio, per quelli che intendono aderire al sistema di produzione biologico per la prima volta e in tutti gli altri casi quali il riconoscimento retroattivo, in caso di restrizioni agli spostamenti imposte da misure nazionali connesse alla pandemia di Covid-19, l'ispezione fisica di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) 889/2008 è effettuata non appena le attività di controllo e di certificazione negli Stati membri e nel Paese terzo interessato potranno riprendere, una volta giunte a termine le misure nazionali connesse alla pandemia di Covid-19. Fino a quel momento i controlli documentali ai fini dell'ispezione annuale, del rilascio e del rinnovo del documento giustificativo degli operatori biologici e del riconoscimento retroattivo possono essere effettuati, se necessario, anche con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.
Inoltre, in deroga a:

· l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) 889/2008, il numero di campioni che l'autorità o l'organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 2% del numero degli operatori soggetti al suo controllo;
· l'articolo 92 bis, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) 889/2008, la risposta alla notifica relativa ai prodotti non conformi, cui si fa riferimento in tale frase, è trasmessa entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica originaria;
· l'articolo 92 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) 889/2008, le ulteriori visite di controllo a campione a norma dell'articolo 65, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono eseguite sul 5% degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio;
· l'articolo 92 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) 889/2008, almeno il 5% di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell'articolo 65, paragrafi 1 e 4, è effettuato senza preavviso;
· l'articolo 92 sexies del regolamento (CE) 889/2008, l'ispezione annuale dell'organismo di controllo di cui all'articolo 92, prevista fino al 30 settembre 2020, può essere sostituita da un "audit annuale di vigilanza", anch'esso effettuato con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili, se nello Stato membro interessato le misure di emergenza nazionali connesse alla pandemia di Covid-19 impediscono all'autorità competente di effettuare tale ispezione.

Deroghe al regolamento (CE) 1235/2008

L'articolo 2, invece, stabilisce che, in deroga a:

· l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1235/2008, il certificato di ispezione è rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo competente che inserisce tutte le informazioni necessarie e convalida la casella 18 del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces). Esso è vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato mediante convalida della casella 20 in Traces ed è completato dal primo destinatario in Traces;
· l'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) 1235/2008, al momento della verifica di una partita, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima il certificato di ispezione convalidando la casella 20 in Traces;
· l'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE) 1235/2008, la risposta alla notifica relativa alla non conformità di prodotti, cui si fa riferimento nella frase, è trasmessa entro 60 giorni di calendario dalla data d'invio della notifica originaria.

Applicazione

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020.
Quelle riguardanti gli operatori a basso rischio (articolo 1, paragrafo 1), però, si applicano dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, quelle inerenti all'articolo 1, paragrafi 3, 5, e 6, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, infine, quelle inerenti alle attività di controllo svolte in Cina, dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.