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Sistema di gestione per la Sicurezza alimentare, "semplificazioni" per le attività di commercio al dettaglio

Fonte: @nmvi Oggi
Data: 16/06/2020


Sulla Gazzetta ufficiale del 12 giugno, la Commissione UE ha pubblicato la comunicazione 2020/C 199/01, che fornisce orientamenti sul Sistema di gestione per la Sicurezza alimentare (Food Safety Management System, Fsms) per le attività di commercio al dettaglio concernenti alimenti, comprese le donazioni alimentari.

Pur essendo tenuti ad applicare un Fsms, i commercianti al dettaglio (ad esempio, supermercati, ristoranti, macellerie, panetterie, servizi di ristorazione di collettività, negozi di generi alimentari, pub) «sono spesso piccole imprese, prive delle conoscenze scientifiche e delle risorse per svolgere l'analisi dei rischi».
Il conseguimento degli obiettivi di sicurezza alimentare può essere ulteriormente complicato dal coinvolgimento di soggetti aggiuntivi (ad esempio, banche alimentari e altre organizzazioni di beneficenza). Gli alimenti ridistribuiti per donazioni, infatti, possono essere vicini alla data di scadenza.

La Commissione UE ha dunque fornito una serie di indicazioni per un approccio "semplificato" all'Fsms, basate su pareri dell'Autorità europea per la Sicurezza alimentare e inquadrabili nel regolamento (CE) 852/2004, in particolare l'articolo 4 e l'allegato II per quanto concerne i requisiti generali in materia di igiene e l'articolo 5 per quanto riguarda le procedure basate sui principi Haccp.

Un Fsms semplificato può articolarsi attorno a 5 punti, così sintetizzati dalla Commissione UE:

1) l'esercizio di commercio al dettaglio deve soltanto essere consapevole dei gruppi di pericoli (biologici, chimici, fisici o legati alla presenza di allergeni) che possono verificarsi in una determinata fase, senza disporre di una conoscenza approfondita di ciascun pericolo specifico (ad esempio, sapere che potrebbe esserci un rischio biologico associato alla carne cruda senza sapere però se potrebbe trattarsi di Salmonella, Campylobacter o Escherichia coli produttore della tossina Shiga); ciò è possibile perché le attività di controllo per ciascun gruppo di pericoli sono le medesime a livello di commercio al dettaglio;
2) l'esercizio di commercio al dettaglio deve comprendere che l'incapacità di svolgere determinate attività di riduzione dei rischi, come la separazione degli alimenti crudi da quelli pronti, costituisce un rischio;
3) non è necessario comprendere o applicare la classificazione dei rischi;
4) gli allergeni sono trattati come un pericolo separato, al contrario di un rischio chimico;
5) i programmi di prerequisiti (Prp) devono essere sempre in atto e, se giustificato sulla base dell'esito dell'identificazione obbligatoria dei pericoli e (dall'assenza) dell'identificazione dei punti critici di controllo (analisi dei pericoli), tali Prp possono essere sufficienti e non necessitare di integrazione mediante ulteriori fasi nelle procedure basate sui principi Haccp (ad esempio, l'identificazione di Ccp).