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Autorizzazioni fitosanitari, indicazioni in etichetta delle modfiche apportate

Fonte: Ministero della Salute
Data: 18/03/2013


Con l’entrata in vigore del d.p.r. 55/2012 sono state introdotte alcune modifiche al d.p.r. 290/2001, relative alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. In particolare l’art. 7 del d.p.r. 55/2012, che ha modificato l’art. 12 del d.p.r. 290/2001, prevede una nuova procedura in applicazione del principio del silenzio – assenso.
Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza ed in assenza di rilievi da parte della Direzione generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, la ditta, utilizzando la dicitura indicata nel comunicato del 13 marzo 2013, può apportare in etichetta le seguenti variazioni:

- Trasferimento dell’attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato;
- Variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l’esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato. A tale fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all’atto dell’immissione in commercio;
- Cambiamenti formali delle etichette;
- Eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali;
- Adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, in seguito all’aggiornamento al progresso tecnico e scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura;
- Indicazione o la variazione del distributore.

Consulta il comunicato del 13 marzo 2013