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Prodotti biologici. Il nuovo decreto sui controlli

L’autorità competente all’organizzazione dei controlli è il Mipaaf.

Autori: Paola Cane
Fonte: rivista 'Alimenti&Bevande' n. 5/2018
Data: 18/06/2018


Lo scorso 21 marzo, è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante disposizioni in materia di controlli (e sanzioni) sulla produzione agricola e agroalimentare biologica: una norma piuttosto controversa, per l'assenza di consultazione pubblica in fase di stesura dello schema del decreto, ma anche perché, alla luce dell'approvazione del nuovo regolamento europeo sul bio a poco meno di un mese dalla pubblicazione della norma nazionale, si potrebbero ingenerare, da subito, non pochi dubbi interpretativi. Tuttavia, proprio alla luce del nuovo regolamento, il decreto fornisce un quadro di garanzie che renderanno il bio italiano uno dei più controllati, dotando il nostro Paese di uno dei sistemi di controlli più accurato e repressivo a livello europeo.
Il decreto interessa un settore dalla chiara e riconosciuta funzione sociale, nonché particolarmente profittevole, basti pensare che, nell'ultimo trentennio, ha mantenuto tassi di crescita anticiclici, tra il 10% e il 15% annui. Sono oltre 70.000 le aziende, tra produttori, preparatori, distributori e importatori1 sulle quali la norma impatta, oltre che gli organismi di controllo delegati.
Considerato che il mercato del biologico dipende più di altri dalla fiducia dei consumatori, è evidente che per il settore è particolarmente importante un quadro sanzionatorio chiaro ed efficace, in grado di garantire il rispetto della normativa. Destinatari indiretti della norma sono, quindi, i consumatori, tanto che tra gli obiettivi dichiarati della norma troviamo anche la tutela del consumatore e della concorrenza.
Al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 si devono due principali aspetti innovativi: da un lato, l'introduzione di sanzioni ammnistrative pecuniarie in capo agli operatori e agli organismi di controllo che non rispettano le "regole del gioco", dall'altro la definizione del perimetro del rapporto tra controllore e controllato, nell'ottica di eliminare le ambiguità di una relazione nella quale il legislatore teme si possa annidare un potenziale conflitto di interesse.



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