Nel presente lavoro viene descritto nel dettaglioil risultato dell'"adattamento" terminologico
previsto dal legislatore europeo nel regolamento (UE) 1169/2011 (Rcu), che sarà applicabile a partire dal 14 dicembre 2019.
Occorre però premettere che:
• i termini e le definizioni contenuti nel regolamento (CE) 882/2004 rimangono in vigore fino
al 13 dicembre 2019;
• ai fini del regolamento (CE) 882/2004, oltre alle definizioni riportate nel regolamento stesso - in numero di 20 - si applicano quelle di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) 178/2002 - in numero di 19;
• nel regolamento (CE) 854/2004 sono presenti termini definiti che rientrano nel campo di
applicazione del Rcu stesso;
• molti termini definiti in altri regolamenti del cosiddetto "Pacchetto Igiene" rientrano nel
campo di applicazione del Rcu.
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