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Stabilimento in etichetta. Torna l’obbligo

Analisi e criticità del decreto legislativo 145/2017.

Autori: Carlo e Corinna Correra
Fonte: rivista 'Alimenti&Bevande' n. 9/2017
Data: 11/12/2017


Dopo qualche anno di “latitanza” torna sulle confezioni alimentari l’indicazione dello stabilimento di produzione o (se diverso) di confezionamento.
In verità, per alcuni organi del controllo ufficiale quest’obbligo non era mai andato via, neppure con la piena applicazione – dal 13 dicembre 2014 – del regolamento (UE) 1169/2011, che, a differenza di quanto stabiliva la normativa previgente (il decreto legislativo 109/1992), tra le “indicazioni obbligatorie” (art. 9) quella “sede” non aveva annoverato.
Assenza in verità non sorprendente ove si consideri che il legislatore comunitario, in effetti, già nelle sue direttive degli anni ’80 e ’90 (poi recepite, appunto, nel decreto legislativo 109/1992 e successive modifiche) non aveva previsto l’obbligo di questa indicazione introdotta, invece, per libera scelta del nostro legislatore nazionale.
Coerentemente, neppure il regolamento (UE) 1169/2011 ha prescritto tale indicazione che, invece, il legislatore italiano reputa indispensabile per esigenze – a suo dire – di completa “informazione” del consumatore e per esigenze legate alla “rintracciabilità” dell’alimento (in tal senso, si veda il primo paragrafo dell’articolo 1 del decreto legislativo 145/2017, che in questo articolo si va a commentare).
Non sappiamo quanto nella realtà siano fondate tali esigenze di rintracciabilità per tale via e fino a qual punto l’indicazione della sede dello stabilimento corrisponda ad una reale attesa del consumatore. Tuttavia, non si può non condividere ogni indicazione che renda quanto più possibile trasparente e completa l’informazione del consumatore.



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