Dopo il silenzio-assenso della Commissione
europea formatosi alle ore 24 del 14
ottobre 2016 ed i successivi passaggi
per i “valichi” dell’accordo Stato-Regioni prima
e della concertazione poi tra i due Ministeri
competenti (il Ministero dello Sviluppo economico
e quello delle Politiche agricole, alimentari
e forestali) finalmente è approdato (sulla Gazzetta
Ufficiale italiana del 19 gennaio 2017) il
decreto interministeriale 9 dicembre 2016, che
disciplina «l’indicazione dell’origine in etichetta
della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-
caseari».
Un provvedimento, questo, peraltro emanato
in attuazione di norme comunitarie ovvero in
attuazione della disposizione dell’art. 26 del
reg. (UE) 1169/2011: norma che, in verità, prevedeva
(par. 5) il 13 dicembre 2014 come termine
massimo per la Commissione per relazionare
al Parlamento ed al Consiglio «sull’indicazione
obbligatoria del Paese d’origine o del luogo
di provenienza (tra gli altri) per i seguenti
alimenti: […] b) latte; c) latte usato quale ingrediente
di prodotti lattiero-caseari […]»: termine,
dunque, ampiamente disatteso come da
cattivo esempio del legislatore italiano in materia
alimentare!
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