Dal 2006 ad oggi, comunicare i benefici di
un alimento o di un integratore è diventato
più complicato. Considerato, però, che
per alcune imprese è spesso necessario, bisogna
seguire con attenzione l’evoluzione del quadro
interpretativo per capire come e cosa comunicare
rispetto ai propri prodotti alimentari.
Le opportunità non mancano. Del resto, l’incontro
tra l’enorme e affermato mercato dei prodotti
alimentari (tra cui gli integratori) con profilo
salutistico e un progetto normativo ambizioso
come il “regolamento Claim” (reg. CE
1924/2006) non poteva essere semplice e privo
di ambiguità.
Lo sforzo interpretativo è in corso: si è pronunciata
anche la Corte di Giustizia di Lussemburgo, interprete
finale del diritto europeo, confermando
i fondamenti del Regolamento e garantendone
l’ampia applicabilità (sentenza C 544/10 del 6
settembre 2012) o analizzando gli aspetti relativi
ai marchi (sentenza C 299/12 del 18 luglio 2013).
Ma è a livello nazionale che il Regolamento e le
norme collegate si applicano, anche per i claims
sulla salute, ed è soprattutto negli orientamenti
ed esiti delle attività dei controllori che si può
meglio capire come va letta questa norma. Sempre
a livello nazionale, si è stabilito, inoltre,
quando e perché il Regolamento non dovrebbe
trovare applicazione.
Z
C’è ancora incertezza tra le imprese su come
verranno definiti alcuni aspetti, su quali siano le
prospettive, su quali strade siano concretamente
aperte e su come interpretare le norme vigenti,
non nei tribunali, ma in fase di disegno e verifica
di etichette e pubblicità.
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