Il giudice monocratico del Tribunale di Salerno, nella sede distaccata di Mercato San Severino, il 9 gennaio scorso ha assolto R.M. dal reato previsto dall'art. 5, lett. a), della legge 283/1962, per avere prodotto e distribuito al consumo formaggio fresco a pasta filata con valore di furosina del 18,9 mg/100 g di proteine, violando il limite massimo di 12 mg/100 g di proteine stabilito dal decreto ministeriale del 15 dicembre 2000.
In effetti, la difesa di R.M. ha provato al Tribunale che quella mozzarella era stata prodotta impiegando come materia prima cagliata proveniente da Paesi dell'area CEE e per questo motivo, per espressa previsione dello stesso decreto ministeriale suindicato, i limiti di furosina di quel decreto non si applicavano alla mozzarella fabbricata da R.M.
In pratica, il prodotto in casi del genere è la furosina libera.
Questa soluzione, in effetti, già è stata prospettata dal ministero delle Attività Produttive con una nota del 7 aprile 2005 (peraltro perfettamente coincidente con altra dallo stesso ministero, emessa il 4 marzo 2005), su specifico quesito di Assolatte.
In quella nota il ministero ha ribadito che è in applicazione della clausola di mutuo riconoscimento di cui al comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 2000 l'esonero dai limiti di furosina riguarda non solo i prodotti lattiero-caseari finiti provenienti dai Paesi CE, ma anche le relative materie prime, tra cui le "cagliate".
Ancor prima di quella di Salerno, però, va segnalata la sentenza del Tribunale di Monza del 26 settembre 2008, che ha definito il caso analogo di un produttore italiano di mozzarella di latte vaccino che in due episodi, tra il febbraio ed il marzo del 2005, risultava contenere furosina una volta in misura di 24,29 mg/100 gr di proteine totali ed una seconda volta 30,20 mg/100 gr di proteine totali, sempre a fronte del limite di 12,00 mg stabilito nel decreto ministeriale del 2000.
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