Il provvedimento, oltre a raccordarsi con le disposizioni di cui al regolamento unico OCM (reg. CE 1234/2007), introduce, a decorrere dal prossimo 1° luglio, l'obbligo della designazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine.
Viene specificato che le designazioni dell'origine comprendono, nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un Paese terzo, unicamente un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al Paese terzo e, per quanto attiene alle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o Paese terzo, a seconda dei casi si indicherà l'origine comunitaria, non comunitaria o un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria.
Resta salvo quanto stabilito dal regolamento CE 1019/2002, che stabilisce che la designazione dell'origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.
Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o in un Paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura seguente: "Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del Paese interessato)".
La designazione dell'origine non figura sull'etichetta per i prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 (olio di oliva è composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) e 6 (olio di sansa di oliva), del regolamento CE 1234/2007.
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