Sta diventando di uso sempre più frequente - nel linguaggio mediatico, ma anche in quello del consumatore spicciolo - il ricorso all'espressione frode alimentare per i tipi più svariati di illeciti - penali soprattutto - perpetrati ai danni dei consumatori di prodotti alimentari. In effetti, questo uso improprio del concetto di frode alimentare da alcuni anni sta ricevendo un avallo istituzionale persino dal ministero della Salute (ora ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali) e dal ministero della Giustizia ovvero dai due dicasteri coautori del noto "elenco dei condannati per frodi e sofisticazioni alimentari", annualmente emanato in applicazione della norma di cui all'art. 8 della legge 462/86, nota anche come legge per l'emergenza del vino al metanolo. Questa disposizione ha infatti previsto che, a cura dei due ministeri, ogni anno venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani di larga diffusione l'elenco delle ditte (rectius: delle persone fisiche loro rappresentanti legali) che - in base a sentenza passata in giudicato nell'anno precedente - siano state definitivamente riconosciute come responsabili di reati di frode e/o sofisticazione alimentare.
Esaminando gli elenchi che, sia pure con pessima puntualità e massimo disordine, sono comparsi negli anni sulla Gazzetta Ufficiale, è agevole riscontrare che in essi sono stati inseriti non solo i casi caratterizzati dalla frode stricto iure ovvero da una "sofisticazione" vera e propria del prodotto alimentare, ma anche vicende in cui - pur con tutta la buona volontà - non è assolutamente possibile ravvisare nessuna di quelle due condizioni previste dal legislatore del 1986. Si pensi - per tutti - al caso dei reati consistenti nella gestione di laboratori di produzione alimentare abusivi ovvero sprovvisti del necessario provvedimento di autorizzazione sanitaria: infrazione, questa, per giunta da anni ormai depenalizzata.
Ma nell'elenco sono stati inseriti pure casi di anomalia igienica del prodotto ovvero di una condizione di pericolosità che pur tuttavia non si vede come si possano ricondurre alla nozione di frode o di sofisticazione: si pensi, ad esempio, ai numerosi casi - talvolta maggioranza numerica nell'elenco in questione - di alimenti detenuti in cattive modalità di conservazione (tali: il mancato rispetto della temperatura controllata, la mancanza di involucri o di attrezzature di protezione dalle forme di contaminazione ambientale e così via), condizioni sanzionate dall'art. 5, lett. b), e 6 della legge 283/62.
Questi ultimi casi, in effetti, al più possono essere qualificati come reati contro la salute pubblica o, meglio ancora, contro la legittima aspettativa del cittadino a che gli sia fornito un prodotto salubre ovvero igienicamente sicuro e nutrizionalmente valido.
Ma nell'elenco sono stati inseriti pure casi di anomalia igienica del prodotto ovvero di una condizione di pericolosità che pur tuttavia non si vede come si possano ricondurre alla nozione di frode o di sofisticazione: si pensi, ad esempio, ai numerosi casi - talvolta maggioranza numerica nell'elenco in questione - di alimenti detenuti in cattive modalità di conservazione (tali: il mancato rispetto della temperatura controllata, la mancanza di involucri o di attrezzature di protezione dalle forme di contaminazione ambientale e così via), condizioni sanzionate dall'art. 5, lett. b), e 6 della legge 283/62.
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