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Circolare ministeriale su produzione e tracciabilita' del latte di bufala

Fonte: @nmvi Oggi
Data: 20/10/2014


Il Ministero delle Politiche Agricole ha inviato al Ministero della Salute la circolare di applicazione del Decreto Ministeriale 9 settembre 2014.
La circolare- inviata alle autorità e addetti del settore- definisce le modalità per l'applicazione delle misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP (articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91). Il Decreto 9 settembre 2014 prevede specifici obblighi di trasmissione dei dati di produzione, trasformazione, acquisto e vendita da parte degli allevatori bufalini, dei soggetti intermediari e dei trasformatori di latte di bufala.
Il rilevamento della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, si basa su una piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
Obblighi degli allevatori- La circolare ministeriale chiarisce che gli allevatori bufalini hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" le informazioni seguenti:
a) i quantitativi giornalieri di latte prodotto complessivamente dalle bufale in lattazione presenti in allevamento ed i soggetti ai quali è conferito, tale dato va rilevato giornalmente e trasmesso quotidianamente entro comunque i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento stesso;
b) I quantitativi di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento, misurati come somma delle quantità prodotte nelle singole mungiture eseguite durante la giornata. Tale dato va rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno e comunicato entro 5 giorni;
Obblighi del trasformatore - I trasformatori di latte di bufala hanno l'obbligo di rilevare giornalmente le informazioni seguenti:
a) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati per la realizzazione di prodotti trasformati, nonché l'indicazione dei soggetti che li hanno conferiti;
b) I quantitativi prodotti di Mozzarella di Bufala Campana DOP;
c) I quantitativi prodotti di Mozzarella di latte di bufala;
d) I quantitativi di altri prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino;
e) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati inutilizzati ed eventualmente congelati.

Tali dati vanno trasmessi quotidianamente alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento.
Obblighi dell'intermediario - I soggetti intermediari, ossia tutti coloro che si interpongono tra gli allevatori bufalini ed i trasformatori di latte di bufala, hanno l'obbligo di rilevare giornalmente le informazioni seguenti:
a) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati con l'indicazione di ciascun soggetto conferente;
b) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, ceduti con l'indicazione di ciascun destinatario.
Tali dati vanno trasmessi quotidianamente alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento.

Per trasmettere i dati alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" ciascun soggetto obbligato è tenuto ad iscriversi al portale di accesso ai servizi del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it).