L'8 ottobre gli eurodeputati hanno approvato una serie di emendamenti al documento della Commissione europea " Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare", che nel dicembre 2024 ha proposto un regolamento per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare.
Con un'integrazione all'allegato VIII del regolamento (UE) 1308/2013, il Parlamento europeo ha inserito nuove regole sul mercato unionale agricolo: soltanto i prodotti contenenti "carne" potranno essere etichettati come bistecche, scaloppine, salsicce, burger, hamburger, tuorli d'uovo, albumi d'uovo. L'Europarlamento ha approvato i seguenti criteri di individuazione:
- per "carne" si intendono le parti commestibili degli animali, compreso il sangue. Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 1169/2011, si può usare i termini "carne e "tagli di carne"esclusivamente per indicare le parti commestibili degli animali;
- per "preparazioni a base di carne" si intende la carne fresca, compresa quella ridotta in frammenti, che ha subito l'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi oppure che ha subito trattamenti che non alterano in misura tale la struttura delle fibre muscolari interne da farle perdere le caratteristiche della carne fresca;
- per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti trasformati derivanti dalla trasformazione della carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati, in modo tale che la superficie di taglio mostri che il prodotto non presenta più le caratteristiche della carne fresca.
La proposta interviene anche sull'indicazione "filiera corta", che dovrebbe essere utilizzata con il previo consenso dell'agricoltore e solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto o un numero limitato di intermediari tra l'agricoltore e il consumatore.
Sempre secondo la proposta, infine, i prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale possono essere importati da Paesi terzi solo se rispettano gli obblighi relativi ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi prodotti nell'Unione.

