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Uova, esenzione temporanea della stampigliatura nel luogo di produzione

Fonte: @nmvi Oggi
Data: 10/01/2025


È in vigore il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che esenta temporaneamente dall'obbligo di stampigliatura delle uova "nel luogo di produzione".
L'esenzione è temporanea e valevole fino al 30 novembre 2025.
Sono esentate dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione:

a) le uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole;
• b) le uova prodotte in allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o più centri d'imballaggio, in cui sia
verificabile il sistema di allevamento adottato;
• c) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballo.

Eccettuate quelle prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 ovaiole, le uova prodotte negli altri stabilimenti sono stampigliate nel primo centro d'imballaggio che riceve le uova.
In materia di commercializzazione delle uova, il regolamento delegato (UE) 2023/2464 dispone che la stampigliatura delle uova avvenga solo "solo nel luogo di produzione". Tuttavia, la Commissione europea consente agli Stati membri di esentare le uova dalla stampigliatura sul luogo di produzione se questa viene effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate, "purché tale esenzione sia proporzionata e non discriminatoria e non pregiudichi l'obiettivo della tracciabilità delle uova". L'esenzione concede ai produttori nazionali "un congruo periodo per l'adeguamento alle nuove disposizioni, anche in riferimento alla difficoltà di reperimento delle attrezzature".