Il presente articolo è il quinto di una serie dedicata al regolamento (UE) 2017/625 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari [...]» (di seguito regolamento sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, Rcu).
Adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 marzo 2017, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 aprile 2017, è entrato in vigore il 27 aprile dello stesso anno. Le disposizioni in esso contenute dovranno essere applicate in via principale a partire dal 14 dicembre 2019.
Nei precedenti lavori sono stati oggetto di trattazione:
· gli aspetti legislativi e la tempistica di attuazione, l'oggetto e l'ambito di applicazione del Rcu1;
· il tema della terminologia (concetti, termini e definizioni) utilizzata nel Rcu2;
· il sistema di controllo che le autorità competenti devono porre in essere per garantire un efficace svolgimento delle attività e dei processi inerenti alle attività di controllo ufficiale3.
· i metodi e le tecniche dei controlli ufficiali4.
Con questo quinto elaborato ci si propone di approfondire il tema della documentazione scritta dei controlli ufficiali (Cu), che le autorità competenti sono tenute ad elaborare ai sensi dell'articolo 13 del Rcu.
Il presente lavoro, anche se di portata generale, affronta la tematica con particolare riferimento ai Cu in capo alle autorità competenti sanitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 193/2007. Non saranno oggetto di trattazione le attività e i processi relativi alle "altre attività ufficiali", definite nell'articolo 2(2) del Rcu come: «attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali». Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'Rcu, l'articolo 13 del Rcu stesso non si applica alle altre attività ufficiali.
Scarica l'approfondimento