Gli operatori del settore alimentare (Osa) sono
individuati dal regolamento (CE) 178/2002 come
i responsabili della sicurezza degli alimenti e
hanno l’obbligo di garantire la rintracciabilità dei
propri prodotti in tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione.
Se un Osa ritiene o ha motivo di ritenere
che un alimento da lui importato, prodotto,
trasformato, lavorato o distribuito non sia
conforme ai requisiti di sicurezza e tale alimento
non si trova più sotto il suo controllo immediato,
deve avviare immediatamente procedure per
ritirarlo e informarne le autorità competenti.
Se, invece, il prodotto può essere arrivato ai
consumatori, l’operatore informa questi ultimi
in maniera efficace e accurata del motivo
del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti
già sul mercato, quando altre misure non siano
sufficienti a conseguire un livello elevato
di tutela della salute.
Ogni azienda deve essere preparata ad
affrontare e gestire eventuali richiami e ritiri dei
propri prodotti, procedure che implicano delicati
rapporti con le autorità ufficiali di controllo,
i clienti ed i consumatori. Il tutto amplificato
dai media e dai social network.
Dal punto di vista dell’operatore, la gestione
dell’allerta è sempre un momento estremamente
delicato, sia in termini organizzativi sia in
termini di conseguenze e responsabilità.
Sotto il profilo delle conseguenze, nel caso in cui
l’allerta derivi da un prelievo ufficiale o da una
tossinfezione successivamente confermata dalle
analisi sul prodotto, l’operatore potrà essere
chiamato a rispondere, sotto il profilo penale,
in particolare per l’articolo 5 della legge 283/62 o, nei casi più gravi, per uno dei reati previsti
dagli articoli 439 e successivi del codice penale.
Laddove l’allerta, invece, si chiuda escludendo
l’attribuibilità del fatto all’operatore, rimane
comunque il tema dei costi e degli inevitabili
danni di immagine, molto spesso collegati
a notizie apparse sui media.
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