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Etichettatura, novita' nel disegno di legge europea 2015

Fonte: redazione "Alimenti&Bevande"
Data: 09/03/2016


Il disegno di legge europea 2015, ora al vaglio del Parlamento, contiene 3 articoli di particolare interesse per il settore agroalimentare, tutti inclusi nel Capo I “Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci”.

• L’articolo 1 riguarda l’etichettatura degli oli di oliva ed è finalizzato a risolvere il caso di preinfrazione EU Pilot 4632/13/AGRI. Un primo tentativo di chiudere la questione è stato fatto dal legislatore italiano con la stesura dell’articolo 18 della legge 161/2014 (legge europea 2013-bis), che modifica il comma 4 dell’articolo 1 della legge 9/2013, prevedendo che «l’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia, la Commissione europea ha continuato a rilevare un contrasto con l’articolo 13 del regolamento (UE) 1169/2011, il quale prevede che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire».
Per risolvere il caso, l’articolo 1 del disegno di legge europea 2015 interviene nuovamente sulla legge 9/2013:
- con una ulteriore modifica all’articolo 1, comma 4, mediante la quale si prevede che «l’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;
- con una modifica dell'articolo 7, relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione (Tmc) degli oli di oliva. La Commissione europea non ha infatti ritenuto conforme alla normativa comunitaria l'indicazione in etichetta, citata nel suddetto articolo, di un Tmc non superiore a diciotto mesi, ritenendo che l’apposizione della durata sia da rimettere alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità. Pertanto, l’articolo 1 del disegno di legge europea 2015, nel ribadire comunque l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lascia la sua individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori.
• L’articolo 2 riguarda l’etichettatura del miele ed è finalizzato a risolvere il caso di preinfrazione EU Pilot 7400/15/AGRI, nell’ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità con la direttiva 2001/110/CE dell’articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 179/2004, che per i mieli prodotti sul territorio nazionale ha reso obbligatoria l’indicazione analitica del Paese (o dei Paesi) di origine in etichetta. L’Esecutivo comunitario ha chiesto di chiarire in sede legislativa la non applicabilità di tale obbligo ai prodotti realizzati fuori dal confine nazionale, nel rispetto delle norme europee.
All'articolo 3 del decreto legislativo 179/2004, dopo il comma 4 è pertanto aggiunto il seguente comma 4-bis: «Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».
• L’articolo 3 riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari in generale ed è finalizzato a risolvere il caso di preinfrazione EU Pilot 5938/13/SNCO, relativo alla non conformità dell’articolo 4, comma 49-bis, della legge 350/2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) 1169/2011, in materia di informazioni ai consumatori.
Tale articolo, come modificato dall’articolo 43, comma 1-quater del decreto legge 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, ha introdotto nell’ordinamento nazionale una definizione di “effettiva origine” per i prodotti alimentari trasformati, che impone alle imprese di indicare in etichetta non solo il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche quello di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. Tale disposizione, inoltre, ha definito “fallace indicazione”, punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria, l’uso del marchio che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che vi siano indicazioni precise sull’effettiva origine del suo ingrediente prevalente. La Commissione europea ha contestato l’articolo affermando che il concetto di “origine di un prodotto alimentare” è già definito dall’articolo 2 del regolamento (UE) 1169/2011 e dal codice doganale dell’Unione europea e, pertanto, gli Stati membri non sono autorizzati ad adottare definizioni di Paese d’origine diverse da quelle che individuano unicamente nel Paese in cui è avvenuta la loro ultima trasformazione sostanziale l’origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Stati.
In considerazione di ciò, l’articolo 3 del disegno di legge europea 2015, nel modificare il comma 49-bis dell’articolo 4 della legge 350/2013, “abroga implicitamente – si legge in una nota del Governo – la definizione nazionale di “effettiva origine”. Conseguentemente, la definizione di origine di un prodotto alimentare è integralmente quella europea”.
La Commissione ha inoltre rilevato che, ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011, le sanzioni pecuniarie per “fallace indicazione” dell’origine di un prodotto possono essere comminate solo quando le informazioni inducono effettivamente in errore il consumatore e le autorità di controllo dovrebbero valutare caso per caso la sussistenza di questo elemento.
Pertanto, con l’articolo 3 del disegno di legge europea 2015 si propone di modificare il comma 49-bis dell’articolo 4 della legge 350/2013 così come segue:

«Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».