Cerca nella sezione
Cerca nel Titolo

  • Il successo inizia dalla qualità - TESTO

 

Olio di oliva. Sanzioni amministrative, ma con riserva penale

Gli abusi sanzionati, anche come reati, dal decreto legislativo 103/2016.

Autori: Carlo e Corinna Correra
Fonte: rivista "Alimenti&Bevande" n. 8/2016
Data: 19/10/2016


Senza fretta, con la tradizionale flemma, il legislatore nazionale ha finalmente varato le norme sanzionatorie per chi violi le disposizioni del regolamento (UE) 29/2012 (relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva) e le disposizioni del regolamento (CEE) 2568/91 (relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti).
Lo ha fatto con il decreto legislativo n. 103 del 23 maggio 2016, del quale ci sembra opportuno mettere a fuoco alcuni - discutibili - profili sanzionatori.
In particolare, non può sfuggire, anche al lettore più superficiale, la sistematica presenza - in ogni articolo con previsione di sanzioni amministrative - della clausola di "riserva penale" racchiusa nella formula "salvo che il fatto costituisca reato".
Una formula questa, ormai una sorta di "mantra" o di ossessiva giaculatoria, di cui il nostro legislatore pare non sappia fare proprio a meno.
Peraltro, in qualche caso, (e forse anche in ben più di qualche caso) con tutta la buona volontà e fantasia, non si riesce facilmente ad immaginare nessun possibile reato sovrapponibile all'illecito amministrativo ipotizzato: ma lui - il legislatore - "salvo che il fatto costituisca reato "ce lo mette lo stesso... non si sa mai!
È una formula, questa, che - ben si comprende - mira essenzialmente a neutralizzare il "principio di specialità" che, come previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 689/1981 (ancora oggi legge-quadro sugli illeciti amministrativi) governa i rapporti tra le due tipologie di infrazioni: quella penale e quella amministrativa.
In virtù di questo principio - nei rapporti tra illecito amministrativo ed illecito penale - si giunge alla soluzione di applicare solo la sanzione (penale od amministrativa che sia) relativa alla norma "specifica" ovvero a quella che in termini "specifici" contempli la fattispecie violata e ciò a discapito di quella "generica" che pure sarebbe - ma con previsione appunto meno dettagliata dell'altra - applicabile al caso concreto.
Nel caso delle norme sanzionatorie in questione, si sono previste, dunque, sanzioni amministrative per le infrazioni in materia di distribuzione e consumo di "olio di oliva", ma si è voluto contemporaneamente lasciare aperta la possibilità di configurare dei reati nelle stesse fattispecie degli illeciti amministrativi così introdotti e lo si è fatto appunto con la cd. "clausola di riserva penale" ("salvo che il fatto costituisca reato"), in tal modo neutralizzando il suddetto "principio di specialità".
Scelta indubbiamente legittima, questa, da parte del legislatore: e chi può discuterne!
Evidentemente ha ritenuto che l'importanza degli interessi sociali in gioco (quali: la salute del consumatore, il suo diritto ad una corretta informazione, la tutela dei produttori di olio corretti a fronte di fenomeni di concorrenza sleale, la fraudolenta turbativa degli equilibri del mercato oleario e così via) richiedesse - ogni volta che sia possibile - il peso "educativo" della sanzione penale piuttosto che quello più blando della punizione amministrativa.
In realtà, qualche riflessione più approfondita al riguardo andrebbe fatta alla luce - soprattutto - dell'attuale inadeguatezza della macchina giudiziaria.
Inadeguatezza che spesso si traduce in un vantaggio proprio per l'autore di un reato che invece - paradossalmente - potrebbe essere colpito più velocemente, e quindi più efficacemente, con la più celere procedura dell'illecito amministrativo.



Scarica l'approfondimento